Art. 9

LEGGE 6 ottobre 1967, n. 949

In vigore dal 14 ott 1993
Per tutte le controversie, sia attive che passive che riguardano l'E.N.P.A.V., Foro competente è esclusivamente quello di Roma. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 ottobre 1967 SARAGAT MORO - Bosco - MARIOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE
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