Art. 9
LEGGE 6 ottobre 1967, n. 949
In vigore dal 14 ott 1993
Per tutte le controversie, sia attive che passive che riguardano l'E.N.P.A.V., Foro competente è esclusivamente quello di Roma.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 ottobre 1967
SARAGAT
MORO - Bosco - MARIOTTI
Visto, il
Guardasigilli: REALE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-10-06;949#art-9