Art. 4
LEGGE 6 ottobre 1967, n. 949
In vigore dal 11 nov 1967
I primi tre commi dell'articolo 22 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, sono sostituiti dai seguenti:
"Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del 650 anno di età, con almeno 15 anni di contribuzione.
La pensione di invalidità spetta all'iscritto che per sopravvenutagli malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente ed assoluto la capacità all'esercizio della sua professione ed abbia contribuito all'Ente da almeno due anni all'atto della sopravvenuta invalidità.
L'assicurato che al compimento del 650 anno di età non possa far valere 15 anni di contribuzione potrà continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto, semprechè per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di iscrizione e di contribuzione per il diritto alla pensione di invalidità, spetta una pensione ai superstiti nella misura di cui al successivo articolo 23.
I superstiti aventi diritto alla pensione indiretta o di riversibilità sono: il coniuge, i figli legittimi, naturali, legittimati o riconosciuti, o, in mancanza del coniuge e figli, i genitori che a termine di legge erano a carico dell'iscritto o del pensionato".
Storico versioni
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