Art. 7
LEGGE 6 ottobre 1967, n. 949
In vigore dal 11 nov 1967
La mancata applicazione della marca sui certificati di cui all'articolo 16 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, comporta per l'Ente il diritto ad esigere a carico del veterinario inadempiente una somma a titolo di sanzione civile, di importo variabile tra un minimo di lire 500 ed un massimo di lire 5.000 per ogni singola omissione.
Le modalità ed i criteri per l'applicazione della predetta sanzione sono fissati con delibera del Consiglio di amministrazione, tenuto conto della natura e della frequenza dell'omissione.
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