Art. 2
LEGGE 2 ottobre 1967, n. 947
In vigore dal 11 nov 1967
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 95 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1966 e 1967, si provvede con corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinati a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 ottobre 1967
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - MARIOTTI - FANFANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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