Art. 2 · LEGGE 2 ottobre 1967, n. 947

Art. 2

LEGGE 2 ottobre 1967, n. 947

In vigore dal 11 nov 1967
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 95 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1966 e 1967, si provvede con corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinati a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 ottobre 1967 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - MARIOTTI - FANFANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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