Art. 1

LEGGE 2 ottobre 1967, n. 947

In vigore dal 11 nov 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: In adempimento degli obblighi assunti dall'Italia quale membro fondatore del Centro internazionale per le ricerche sul cancro, con sede in Lione, il cui statuto è stato approvato il 20 maggio 1965 dalla 18ª Assemblea mondiale della sanità, è stanziata nel bilancio dello Stato una somma pari all'ammontare di 150.000 dollari USA, quale contributo annuo dovuto dall'Italia, a partire dall'esercizio finanziario 1966.
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