Art. 9

LEGGE 29 settembre 1967, n. 946

In vigore dal 11 nov 1967
Nelle classi della scuola media l'opera di controllo disciplinare sarà prestata, dall'assistente di cui all' della legge 4 giugno 1962, n. 601, in tutte le ore di lezione effettuate dall'insegnante cieco. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 settembre 1967 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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LEGGE 29 settembre 1967, n. 946 (Art. 9 Ammissione dei diplomati e laureati ciechi a taluni concorsi a cattedre ed immissione degli insegnanti ciechi abilitati nei ruoli della scuola media.) — Testo vigente | Portale Normativo