Art. 9
LEGGE 29 settembre 1967, n. 946
In vigore dal 11 nov 1967
Nelle classi della scuola media l'opera di controllo disciplinare sarà prestata, dall'assistente di cui all' della legge 4 giugno 1962, n. 601, in tutte le ore di lezione effettuate dall'insegnante cieco.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 settembre 1967
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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