Art. 5

LEGGE 29 settembre 1967, n. 946

In vigore dal 11 nov 1967
I diplomati ciechi sono ammessi alla partecipazione ai concorsi per l'insegnamento di organo e composizione organistica, pianoforte principale, musica corale e direzione di coro, armonia e contrappunto e fuga, storia ed estetica musicale, cultura musicale generale o armonia complementare, organo complementare e canto gregoriano, esercitazioni corali, pianoforte complementare, teoria e solfeggio, nei conservatori e licei musicali statali o pareggiati, con le modalità di cui agli della legge 4 giugno 1962, n. 601.
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