Art. 4

In vigore dal 4 ott 1967
Le norme di cui all'articolo 23 della Convenzione sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 si applicano in Italia, nei confronti di quegli Stati con i quali è assicurata la reciprocità, con effetto dal 1 gennaio 1963. Con la stessa decorrenza si applicano le norme degli articoli 32 e 60 della Convenzione sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, limitatamente alla materia dell'imposizione diretta e di quella di registro. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Antagnod, addì 9 agosto 1967 SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI - REALE - PRETI - COLOMBO - SCALFARO - SPAGNOLLI - BOSCO - TOLLOY Visto, il Guardasigilli: REALE
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