Art. 2

In vigore dal 4 ott 1967
Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni ed ai Protocolli indicati nell' a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 51, VI ed VIII della Convenzione e dei Protocolli del 18 aprile 1961 e dagli articoli 77, VI ed VIII della Convenzione e dei Protocolli del 24 aprile 1963.
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urn:nir:stato:legge:1967-08-09;804#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, e dei Protocolli connessi, adottate a Vienna, rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963. — Testo vigente | Portale Normativo