Art. 1

In vigore dal 4 ott 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali: a) Convenzione sulle relazioni diplomatiche, Protocollo relativo all'acquisto della nazionalità e Protocollo concernente il regolamento obbligatorio delle controversie, adottati a Vienna il 18 aprile 1961; b) Convenzione sulle relazioni consolari, Protocollo relativo all'acquisto della nazionalità e Protocollo concernente il regolamento obbligatorio delle controversie, adottati a Vienna il 24 aprile 1963.
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urn:nir:stato:legge:1967-08-09;804#art-1

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