Art. 18

LEGGE 6 agosto 1967, n. 765

In vigore dal 17 mar 1985
Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente articolo 41-sexies: "Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione".
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LEGGE 6 agosto 1967, n. 765 (Art. 18 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.) — Testo vigente | Portale Normativo