Art. 22
LEGGE 6 agosto 1967, n. 765
In vigore dal 1 set 1967
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Quando nella presente legge in articoli o commi sostitutivi o aggiuntivi o comunque inseriti nella legge 17 agosto 1942, n. 1150, si fa riferimento alla "entrata in vigore della presente legge", il riferimento medesimo si intende fatto alla data di cui al primo comma del presente articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1967
SARAGAT
MORO - MANCINI - TAVIANI - REALE - PIERACCINI - COLOMBO - PRETI - GUI - SCALFARO - MARIOTTI - CORONA - NATALI - PASTORE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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