Art. 16

LEGGE 6 agosto 1967, n. 765

In vigore dal 1 set 1967
Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente articolo 41-quater: "I poteri di deroga previsti da norme di piano regolatore e di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con l'osservanza dell' della legge 21 dicembre 1955, n. 1357. L'autorizzazione è accordata dal sindaco previa deliberazione del Consiglio comunale".
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