Art. 3
LEGGE 19 luglio 1967, n. 587
In vigore dal 13 ago 1967
All'onere di lire 1.500.000 annue derivante dall'applicazione delle norme contenute nella presente legge, sarà fatto fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1240 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 luglio 1967
SARAGAT
MORO - BOSCO - REALE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
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