Art. 3 · LEGGE 19 luglio 1967, n. 587

Art. 3

LEGGE 19 luglio 1967, n. 587

In vigore dal 13 ago 1967
All'onere di lire 1.500.000 annue derivante dall'applicazione delle norme contenute nella presente legge, sarà fatto fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1240 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 luglio 1967 SARAGAT MORO - BOSCO - REALE - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-07-19;587#art-3