Art. 2

LEGGE 19 luglio 1967, n. 587

In vigore dal 13 ago 1967
Nelle ipotesi di cui all'articolo precedente la somma da porsi a carico dello Stato e liquidata, con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dopo la presentazione dell'istanza del Commissario liquidatore per la cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese. La liquidazione delle spese di procedura si esegue in base alle annotazioni risultanti dal registro previsto dagli articoli 38 e 199 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
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