Art. 3
In vigore dal 6 set 1967
All'onere di lire 257.142.860 relativo al periodo 1 settembre-31 dicembre 1965 e all'onere di lire 600.000.000 relativo all'anno finanziario 1966, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
L'onere di lire 600.000.000 relativo all'anno finanziario 1967 sarà fronteggiato mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 luglio 1967
SARAGAT
MORO - FANFANI - COLOMBO - NATALI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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