Art. 2
In vigore dal 6 set 1967
Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note e all'Accordo di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente alle clausole finali delle Note e all'articolo 17 dell'Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1967-07-14;717#art-2