Art. 1

In vigore dal 6 set 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali conclusi tra l'Italia e la Jugoslavia: Scambio di Note per la proroga dell'Accordo sulla pesca del 20 novembre 1958, effettuato a Belgrado il 25 agosto 1965; Accordo relativo alla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave e Scambi di Note, concluso a Belgrado il 5 novembre 1965.
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urn:nir:stato:legge:1967-07-14;717#art-1

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