Art. 3

LEGGE 4 luglio 1967, n. 580

In vigore dal 13 ago 1967
I cereali di cui all', nonchè quelli non idonei all'alimentazione umana, ove non possano essere utilizzati per l'alimentazione del bestiame, possono essere destinati a scopi industriali diversi dalla macinazione, a giudizio dell'autorità sanitaria competente per territorio, che provvederà al controllo delle operazioni di trasferimento e di utilizzazione.
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