Art. 1
LEGGE 4 luglio 1967, n. 580
In vigore dal 13 ago 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
È vietato passare in macinazione cereali avariati per eccesso di umidità o per altra causa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-07-04;580#art-1