Art. 2

LEGGE 4 luglio 1967, n. 580

In vigore dal 13 ago 1967
Possono essere passati in macinazione soltanto se sottoposti a prepulitura in impianti dotati di attrezzatura che consenta di liberarli dalle impurezze allo scopo di renderli idonei alla alimentazione umana, i cereali che presentano una delle seguenti caratteristiche: a) contenenti sostanze estranee che ne alterino le caratteristiche o semi di specie che rendano le farine nocive alla salute o che diano prodotti di odore o sapore cattivo, come: il loglio (Lolium temulentum), il gittaione (Agrostemma Githago), il melampiro (Melampyrum pratense sen arvense), la trigonella (Trigonella foenum graecum); b) invasi da crittogame, come: la carie (Tilletia spp.), il carbone (Ustilago spp.), la segale cornuta (Claviceps purpurea); c) invasi da parassiti animali.
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