Art. 23

LEGGE 4 luglio 1967, n. 580

In vigore dal 13 ago 1967
Il pane deve essere venduto a peso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-07-04;580#art-23

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo