Art. 25
LEGGE 4 luglio 1967, n. 580
In vigore dal 16 feb 1999
Gli esercizi, che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, devono disporre, per il pane, di apposite attrezzature, distinte da quelle adibite alla vendita degli altri generi.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 NOVEMBRE 1998 N. 502
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