Art. 25

LEGGE 4 luglio 1967, n. 580

In vigore dal 16 feb 1999
Gli esercizi, che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, devono disporre, per il pane, di apposite attrezzature, distinte da quelle adibite alla vendita degli altri generi. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 NOVEMBRE 1998 N. 502
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LEGGE 4 luglio 1967, n. 580 (Art. 25 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari.) — Testo vigente | Portale Normativo