Art. 18

LEGGE 4 luglio 1967, n. 580

In vigore dal 16 feb 1999
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 NOVEMBRE 1998 N. 502 . È altresì vietata, nella produzione del pane, l'utilizzazione nell'impasto di residui di pane.
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LEGGE 4 luglio 1967, n. 580 (Art. 18 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari.) — Testo vigente | Portale Normativo