Art. 17

LEGGE 4 luglio 1967, n. 580

In vigore dal 13 ago 1967
Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 00 è denominato "pane di tipo 00". Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 0 è denominato "pane di tipo 0". Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo I è denominato "pane di tipo I". Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 2 è denominato "pane di tipo 2". Il pane prodotto con farina integrale è denominato "pane di tipo integrale". Il pane prodotto con semola o con semolato di grano duro, ovvero con rimacine di semola o semolato, è denominato rispettivamente "pane di semola" e "pane di semolato". Nei locali di vendita i vari tipi di pane devono essere collocati in scomparti o recipienti separati, recanti un cartellino con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo.
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LEGGE 4 luglio 1967, n. 580 (Art. 17 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari.) — Testo vigente | Portale Normativo