Art. 3
In vigore dal 18 lug 1967
La spesa per le indennità ed il rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero, effettuate dal personale dell'Ufficio centrale brevetti per l'applicazione della Convenzione indicata nella lettera b) dell', sarà coperta, per ogni esercizio, con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla soprattassa prevista nell' della Convenzione stessa.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 giugno 1967
SARAGAT
MORO - FANFANI - PRETI - COLOMBO - RESTIVO - ANDREOTTI - TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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