Art. 2
In vigore dal 18 lug 1967
Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente all'articolo 11 e all'articolo 8 delle Convenzioni stesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1967-06-11;476#art-2