Art. 2

In vigore dal 18 lug 1967
Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente all'articolo 11 e all'articolo 8 delle Convenzioni stesse.
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urn:nir:stato:legge:1967-06-11;476#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di alcuni prodotti, con Protocollo annesso, e della Convenzione tra l'Italia e la Francia per i disegni e modelli, concluse a Roma il 28 aprile 1964. — Testo vigente | Portale Normativo