Art. 1

In vigore dal 18 lug 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti, conclusi a Roma il 28 aprile 1964, tra l'Italia e la Francia: a) Convenzione per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di alcuni prodotti con Protocollo annesso; b) Convenzione per i disegni e modelli.
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urn:nir:stato:legge:1967-06-11;476#art-1

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