Art. 3

LEGGE 5 giugno 1967, n. 417

In vigore dal 5 lug 1967
Le misure dei compensi e delle indennità previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sono aumentate del 30 per cento. La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 giugno 1967 SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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