Art. 2

LEGGE 5 giugno 1967, n. 417

In vigore dal 5 lug 1967
Per le Commissioni, i Consigli, i Comitati o Collegi comunque denominati, previsti da provvedimenti legislativi speciali, ove la misura dei gettoni di presenza non sia da questi direttamente stabilita, il Ministro competente, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, può disporre, in relazione alla importanza e responsabilità degli adempimenti da compiere, fa elevazione fino a lire 5000 del gettone di presenza di cui al precedente articolo oppure l'attribuzione di un compenso forfettario mensile non superiore in ogni caso a quello massimo consentibile in applicazione dello stesso articolo.
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