Art. 1
LEGGE 5 giugno 1967, n. 417
In vigore dal 5 lug 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
La misura del gettone di presenza di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, è stabilita in lire 3000.
I titoli di spesa per gettoni di presenza devono essere corredati dalle copie dei verbali relativi alle singole sedute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-06-05;417#art-1