Art. 5

LEGGE 29 maggio 1967, n. 369

In vigore dal 14 giu 1967
Per il primo anno di applicazione della presente legge la misura dei contributi previsti dal precedente , lettere a) e b), a carico delle categorie dei coloni e mezzadri e rispettivi concedenti nonchè dei coltivatori diretti, è determinata come segue: a) lire 24 per ogni giornata accertata per coloni e mezzadri ai sensi dell' della legge 26 febbraio 1963, n. 329; b) lire 16 per ogni giornata accertata a carico di ciascun nucleo familiare diretto coltivatore ai sensi dell'articolo 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.
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