Art. 3
LEGGE 29 maggio 1967, n. 369
In vigore dal 14 giu 1967
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie è tenuto a versare alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano una quota parte del contributo di cui al precedente , lettera a), punto 1), determinata in relazione al numero dei titolari di pensione della categoria dei coloni e mezzadri iscritti, a tale titolo, presso le Casse stesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-05-29;369#art-3