Art. 3

LEGGE 29 maggio 1967, n. 369

In vigore dal 14 giu 1967
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie è tenuto a versare alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano una quota parte del contributo di cui al precedente , lettera a), punto 1), determinata in relazione al numero dei titolari di pensione della categoria dei coloni e mezzadri iscritti, a tale titolo, presso le Casse stesse.
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