Art. 4
LEGGE 29 maggio 1967, n. 369
In vigore dal 14 giu 1967
Il contributo di cui al precedente , lettera b), punto 1), è ripartito dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti fra le singole Casse mutue provinciali di malattia sulla base del numero dei titolari di pensione alle stesse iscritti ai sensi dell' e tenuto conto del costo delle prestazioni sostenute da ciascuna di esse nell'anno precedente per la categoria dei pensionati.
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