Art. 3

LEGGE 24 maggio 1967, n. 451

In vigore dal 12 lug 1967
Il Comitato che sovraintende alla gestione delle operazioni relative alla assicurazione dei crediti all'esportazione è integrato con un rappresentante del Ministero della marina mercantile. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 maggio 1967 SARAGAT MORO - NATALI - PIERACCINI - PRETI - COLOMBO - TOLLOY Visto, il Guardasigilli: REALE
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