Art. 1
LEGGE 24 maggio 1967, n. 451
In vigore dal 12 lug 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, aumentati dalla legge 21 giugno 1964, n. 461, sono autorizzati limiti di impegno annuali di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968, 1969 e 1970.
Storico versioni
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