Art. 2
LEGGE 24 maggio 1967, n. 451
In vigore dal 12 lug 1967
All'onere di lire 500.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1967 si provvederà mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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