Art. 1

In vigore dal 23 lug 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione e la repressione delle frodi doganali tra l'Italia e la Jugoslavia, concluso a Belgrado il 10 novembre 1965.
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urn:nir:stato:legge:1967-05-19;512#art-1

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