Art. 2

In vigore dal 23 lug 1967
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 10 dell'Accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 maggio 1967 SARAGAT MORO - FANFANI - REALE - PRETI - SCALFARO - ANDREOTTI - TOLLOY - CORONA Visto, il Guardasigilli: REALE
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urn:nir:stato:legge:1967-05-19;512#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione e la repressione delle frodi doganali tra l'Italia e la Jugoslavia, concluso a Belgrado il 10 novembre 1965. — Testo vigente | Portale Normativo