Art. 1

Art. 1

1 / 2
In vigore dal 23 lug 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione e la repressione delle frodi doganali tra l'Italia e la Jugoslavia, concluso a Belgrado il 10 novembre 1965.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-05-19;512#art-1