Art. 2

In vigore dal 11 lug 1967
Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 del Protocollo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 maggio 1967 SARAGAT MORO - FANFANI - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
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urn:nir:stato:legge:1967-05-19;448#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 5 che modifica gli articoli 22 e 40 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, adottato a Strasburgo il 20 gennaio 1966. — Testo vigente | Portale Normativo