Art. 1

In vigore dal 11 lug 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 5 che modifica gli articoli 22 e 40 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 20 gennaio 1966.
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urn:nir:stato:legge:1967-05-19;448#art-1

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