Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 11 lug 1967
Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 del Protocollo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 maggio 1967 SARAGAT MORO - FANFANI - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
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