Art. 14
LEGGE 1 maggio 1967, n. 316
In vigore dal 30 mag 1967
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1 maggio 1967
SARAGAT
MORO - BOSCO - FANFANI - COLOMBO - RESTIVO -
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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