Art. 12
LEGGE 1 maggio 1967, n. 316
In vigore dal 30 mag 1967
Le spese necessarie per il funzionamento della Commissione prevista dall' della presente legge e per gli accertamenti ad essa demandati, nonchè quelle per l'acquisto delle insegne e dei brevetti, per il conferimento delle decorazioni e dei brevetti e per tutte le iniziative dirette all'assistenza dei decorati sono poste a carico dello Stato che vi provvede nei limiti di 100 milioni di lire per l'anno finanziario 1967 e di 50 milioni di lire per ciascuno dei successivi anni finanziari.
La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
All'onere di lire 100 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1967, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per gli anni finanziari 1966 e 1967, destinati a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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