Art. 11

LEGGE 1 maggio 1967, n. 316

In vigore dal 30 mag 1967
È vietato il conferimento, a lavoratori dipendenti, di onorificenze, di decorazioni o di ogni altra distinzione per meriti di lavoro, sotto qualsiasi forma e denominazione, da parte di Enti, Associazioni o privati. Il divieto non si applica alle attestazioni rilasciate direttamente dalle aziende ai propri dipendenti. Nulla è innovato per quanto riguarda i premi di fedeltà al lavoro e del progresso economico, concessi dalle Camere di commercio, industria e agricoltura. La trasgressione al divieto di cui al primo comma è punita con la multa da lire 100 mila a lire 500 mila.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-05-01;316#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo