Art. 11
LEGGE 1 maggio 1967, n. 316
In vigore dal 30 mag 1967
È vietato il conferimento, a lavoratori dipendenti, di onorificenze, di decorazioni o di ogni altra distinzione per meriti di lavoro, sotto qualsiasi forma e denominazione, da parte di Enti, Associazioni o privati.
Il divieto non si applica alle attestazioni rilasciate direttamente dalle aziende ai propri dipendenti.
Nulla è innovato per quanto riguarda i premi di fedeltà al lavoro e del progresso economico, concessi dalle Camere di commercio, industria e agricoltura.
La trasgressione al divieto di cui al primo comma è punita con la multa da lire 100 mila a lire 500 mila.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-05-01;316#art-11