Art. 12
LEGGE 9 marzo 1967, n. 150
In vigore dal 21 apr 1967
Il personale di ruolo della carriera direttiva dei Convitti nazionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in possesso di uno dei titoli di cui ai precedenti articoli può essere ammesso a godere dei benefici della presente legge.
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